La protezione delle specie non è un'opzione, è obbligatoria! La Svizzera si è impegnata in molte leggi e accordi nazionali e internazionali per proteggere le specie svizzere - compresi i funghi.
Indice ¶
Leggi e convenzioni nazionali ¶
La legge e l'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, ad esempio, stabiliscono che «l'estinzione di specie animali e vegetali autoctone (i funghi sono ancora considerati come piante) deve essere contrastata con la conservazione di habitat sufficientemente grandi (biotopi) e altre misure adeguate». L'allegato 2 del regolamento contiene l'elenco delle specie di funghi protette a livello nazionale.
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 1966 (LPN, RS 451), al 1° gennaio 2012, sezione 3: Protezione della flora e della fauna locali.
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio 1991 (OPN, RS 451.1), sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene
Diverse ordinanze disciplinano la protezione di habitat e paesaggi particolarmente minacciati e delle loro tipiche specie animali e vegetali. Essi contengono gli inventari federali dei biotopi d'importanza nazionale:
- Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale 1992 (Ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31)
- Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale 1991 (Ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32)
- Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale 1994 (Ordinanza sulle paludi; RS 451.33).
- Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale 1996 (Ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
- Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale 2010 (Ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 451.37).
La legge federale sulla protezione dell'ambiente ha lo scopo di «proteggere gli esseri umani, gli animali e le piante da effetti nocivi o fastidiosi sulle loro comunità e sui loro habitat e di preservare in modo permanente le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo». Essa stabilisce, ad esempio, che una valutazione dell'impatto ambientale deve essere ottenuta il più presto possibile per la progettazione, la costruzione o la modifica degli impianti.
- Legge federale sulla protezione dell'ambiente 1983 (LPAmb; RS 814.01 ).
Nella legge sull'agricoltura, il governo federale si impegna, tra l'altro, «affinché l'agricoltura dia un contributo sostanziale attraverso una produzione sostenibile e orientata al mercato».
- Legge federale sull'agricoltura 1951, revisione 1998 (LAgr; RS 910.1 ).
Altre basi giuridiche:
- Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura 1998 (OPD; RS 910.13)
- Ordinanza sui contributi estivi 2007 (OIBV; RS 910.133)
- Ordinanza sulla promozione regionale della qualità e la messa in rete delle zone di compensazione ecologica in agricoltura 2001 (OQV; RS 910.14).
Accordi internazionali ¶
La Convenzione di Rio sulla diversità biologica è un accordo ambientale internazionale. La Convenzione ha tre obiettivi: (i) protezione della diversità biologica; (ii) uso sostenibile delle sue componenti; (iii) regolamentazione dell'accesso e equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. La diversità biologica o biodiversità comprende (i) la diversità delle specie, (ii) la diversità genetica all'interno delle singole specie e (iii) la diversità degli ecosistemi. 168 Stati e l'Unione europea hanno finora firmato la Convenzione (a partire dal 2018).
- Convenzione sulla diversità biologica CBD, Convenzione di Rio. 1992, Nazioni Unite
Gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica devono essere attuati attraverso due accordi internazionali vincolanti, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo di Nagoya. Il protocollo di Cartagena disciplina i movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati. Il Protocollo di Nagoya regola «l'accesso alle risorse genetiche e l'equa ripartizione dei benefici» e contiene gli «obiettivi di Aichi» rilevanti per la conservazione globale delle specie: Entro il 2020 (i) la perdita di habitat naturali dovrebbe essere dimezzata, (ii) la pesca eccessiva degli oceani mondiali e (iii) il 17% della superficie terrestre e il 10% degli oceani protetti. Purtroppo, alla fine del 2020, nessuno di questi obiettivi era stato pienamente raggiunto.
Il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal è stato adottato nel dicembre 2022 a Montreal in occasione della 15a Conferenza delle Parti della CBD e sostituisce il precedente Piano strategico globale. Questo nuovo quadro di riferimento contiene obiettivi chiari e misurabili da raggiungere entro il 2030 e il 2050, associati a indicatori uniformi che mirano le principali cause globali della perdita di biodiversità. Tra le altre cose, mira a garantire che almeno il 30% delle aree degradate degli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce, marini e costieri siano in un processo di effettivo ripristino entro il 2030, al fine di migliorare la biodiversità, le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività. A Montreal sono inoltre stati adottati un meccanismo di rendicontazione e di monitoraggio come pure misure per mobilitare le risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi.
- Convenzione sulla diversità biologica CBD, Protocollo di Nagoya sull'accesso e la ripartizione dei benefici.
- Protocollo sulla biosicurezza, Protocollo di Cartagena
- Convenzione sulla diversità biologica CBD, Final text of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Altre importanti convenzioni internazionali sono: (i) la Convenzione di Ramsar, che stabilisce le condizioni quadro per la protezione nazionale e la cooperazione internazionale per utilizzare e proteggere saggiamente le zone umide e le loro risorse; (ii) la Convenzione di Washington (CITES), una Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973, UNEP); iii) la convenzione di Berna, una convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Consiglio d'Europa 1979) e iv) la direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (1992, Unione europea).